Il Ddl Senato 733 B (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) approvato in via definitiva il 2 luglio scorso, oltre alla introduzione, all’art. 341-bis c.p., del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 1, comma 8) nonché, all’art. 10-bis, d.lgs. 25.07.1998, n. 286, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dai sensi (art. 1, comma 16, lett. a), ha esteso la responsabilità da reato degli enti collettivi ai delitti di criminalità organizzata (art. 2, comma 29) inserendo l’art. 24-ter del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, secondo cui «in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».