Definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge S.1195-B recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, il cui art. 15, comma 7 - il cui testo si riporta di seguito - estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis, comma 1, d.gls. 231/2001) e ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies, d.lgs. 231/2001).
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;
c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».