Secondo quanto affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale, 21 luglio 2010, n. 28699) «sono esonerati dall'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli “altri enti pubblici non economici”» tenuto conto che «la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica». Requisito, quest’ultimo, che nel caso di specie si è ritenuto mancante con riguardo ad una struttura ospedaliera privata già sottoposta a sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Belluno, la quale, nella forma società per azioni è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà poi la loro concreta destinazione. Ciò che, sempre secondo la Corte, «assorbe ogni altra considerazione sull'effettiva natura delle società "miste", su cui, peraltro, le Sezioni Unite civili di questa S.C. si sono pronunciate (cfr: sentenze 26.8.98 n. 8454 e 6.5.95 n. 4989) ravvisando natura privatistica nelle società costituite ex art. 22 legge 142/90 per la gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico».
Quanto al fatto che l’ente ospedaliero sarebbe comunque chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale la Suprema Corte ha osservato che, se la ratio dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lgs. N. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, «in realtà non può confondersi il valore - pur indubbiamente di spessore costituzionale - della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico».
D’altro canto la Corte sottolinea che, se ai fini dell’esonero dal d.lgs. N. 231/01 bastasse la mera rilevanza costituzionale di uno dei “valori” più o meno coinvolti nella funzione dell’ente, dovrebbe senz’altro escludersi dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando “valori” (e non “funzioni”) di rango costituzionale.