Nel luglio 2010 è stata presentata dall’on. Benedetto Della Vedova una proposta di legge recante modifiche al d.lgs. 231/2001 (Camera dei Deputati n. 3640), i cui contenuti possono così sintetizzarsi:
a) esclusione dell’applicazione di sanzioni interdittive nella fase cautelare, ad eccezione del sequestro del profitto derivante dall’illecito ipotizzato, estendendo a tutte le imprese il regime di esenzione attualmente vigente nei confronti di banche, assicurazioni, Sim, Sgr e Sicav (art. 97-bis, d.lgs. 385/1993 e art. 60-bis, d.lgs. 58/1998);
b) raddoppiamento delle pene pecuniarie tuttora vigenti;
c) introduzione di un obbligo di elezione da parte dell’assemblea dell’organismo di vigilanza – che dovrà avere forma collegiale – negli enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, D.lgs. 39/2001 (società quotate, assicurazioni, intermediari finanziari, etc.);
d) spostamento dell’onere di dimostrare l’inefficacia del modello organizzativo a carico della pubblica accusa anche quando il reato è stato commesso da un soggetto in posizione “apicale”.
In data 8 luglio 2010 è stato reso noto uno schema di disegno di legge di modifica del d.lgs. 231/2001 elaborato dall’AREL (Agenzia Ricerche e Legislazione) che mira, tra l’altro:
a) a spostare definitivamente l’onere di dimostrare la colpa organizzativa dell’ente a carico della pubblica accusa anche nel caso di reato commesso da soggetto apicale, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 231/2001;
b) ad introdurre un sistema di certificazione di idoneità del modello organizzativo dell’ente (o di singole procedure) al fine di escludere la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 nonché l’applicazione in fase cautelare di sanzioni interdittive (salvo casi di eccezionale rilevanza), rinviando ad un regolamento successivo la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità della certificazione e l’individuazione dei soggetti pubblici o privati competenti al suo rilascio, e stabilendo funzioni e responsabilità penali del certificatore.