Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 Supplemento Ordinario n. 138 ed in vigore dal 10 luglio 2010 la Legge Comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) contenente la previsione di modifiche alla normativa contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Gli articoli 19 e 52 prevedono siano apportate modifiche alla normativa contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Segnatamente, l'articolo 19 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
I decreti legislativi dovranno prevedere l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 delle fattispecie criminose indicate nelle direttive e dovranno prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
L'articolo 52 stabilisce, invece, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle decisioni quadro: 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. I decreti legislativi dovranno prevedere l'introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 delle fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato. I decreti legislativi dovranno prevedere, altresì, l'attribuzione a organi di autorità amministrative esistenti il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro.