gli strumenti di contrasto dei traffici illeciti nella normativa internazionale ed europea
Nell’ambito del Progetto Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG CARDS-PHARE “Lotta alla criminalità e miglioramento della sicurezza. Strategie di contrasto nei traffici internazionali del crimine organizzato”, presento una prima ricognizione sulla normativa vigente in materia di traffici illeciti internazionali, nelle sue diverse articolazioni a livello internazionale, comunitario o di rilevanza regionale (europea).
La scelta si è orientata nei settori del traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di rifiuti e materiali radioattivi, di beni culturali, della tratta di persone e della tutela della proprietà intellettuale e industriale, che ho ritenuto più inerenti specificamente al tema dei traffici illeciti.
Ho dunque proceduto alla individuazione di alcune normative a rilevanza generale, inerenti la cooperazione internazionale per la repressione della criminalità o l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione Europea, e altre a rilevanza settoriale, riferite alle diverse tipologie di traffici illegali.
In questa prima elaborazione si è, cioè, limitata l’esposizione ad una rassegna delle diverse discipline, accompagnata dall’indicazione dei rispettivi contenuti di massima e degli strumenti di ratifica, coordinata con le principali normative di attuazione di diritto interno.
Peraltro, alcune delle convenzioni citate non nascono solo con lo scopo di predisporre strumenti giuridici di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine, ma talora sono dirette anche a promuovere l’armonizzazione degli ordinamenti penali nazionali in prospettiva di tutela dei diritti fondamentali, nonché il riavvicinamento - se non la unificazione - delle principali normative nazionali di contrasto alla criminalità internazionale o europea.
A questo riguardo, particolarmente significativo è lo sviluppo della normativa internazionale e comunitaria in tema di traffico di sostanze stupefacenti, rivelatasi nel tempo un vero e proprio “banco di prova” di norme, incriminazioni, sanzioni, istituti processuali o standard investigativi, poi acquisiti anche in altri settori della politica di contrasto alla criminalità transnazionale, specie per quanto concerne gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni applicabili. Ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti (sostanzialmente recepita in Italia con gli artt. 73 ss., D.P.R. 9.10.1990, n. 303), oltre a stabilire l’obbligo di incriminazione per gli Stati di una serie di condotte tutte riconducibili al ciclo della droga, reca testualmente la definizione delle condotte accessorie di partecipazione, istigazione e tentativo, con una puntuale disciplina delle circostanze aggravanti.
Per quanto attiene invece alla normativa comunitaria, già con l’azione comune del Consiglio del 17.12.1996 e con la risoluzione del 20.12.1996 si era previsto che gli Stati si adoperassero per riavvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro, e che vegliassero sull’applicazione in questa materia delle pene detentive più severe tra quelle previste a livello interno per reati di comparabile gravità.
Ciò che ha poi costituito l’oggetto e lo scopo principale della Decisione quadro del Consiglio UE 2004/757/GAI, la quale fu preceduta proprio da una ricostruzione analitica delle singole normative nazionali in materia di traffico di stupefacenti, e rispetto alla quale la Commissione ebbe modo di precisare come una efficace cooperazione internazionale non può che fondarsi «su di un insieme comune di principi e di obiettivi che consista nel far sì che il traffico illecito di stupefacenti sia riconosciuto come reato e sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in tutti gli Stati membri» (p.2). Sulla armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri poggiano, infine, la Strategia e il Piano di azione antidroga UE per il periodo 2000-2004, la Strategia UE per il periodo 2005-2012 e il Piano di azione UE per il periodo 2005-2008.
Sempre in tema di traffici illeciti internazionali, altro settore nel quale si è avvertita l’esigenza di uniformare le legislazioni penali dei singoli Stati è quello del traffico di esseri umani, rispetto al quale la Convenzione del Consiglio d’Europa, aperta alla firma il 16.05.2005, prevede disposizioni che introducono il reato di tratta di persone - quantomeno nei sistemi degli Stati membri del Consiglio medesimo - armonizzando le sanzioni applicabili alle diverse condotte criminose, ed assicurando la possibilità di stabilire effettivamente la giurisdizione nei confronti dei trafficanti, in applicazione del principio aut dedere aut iudicare.
Alla armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di riciclaggio contribuisce, poi, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel 2000, la quale non solo stabilisce l’obbligo per gli Stati di sanzionare penalmente il riciclaggio (art. 6), ma ne fornisce direttamente una definizione a livello internazionale, sostanzialmente corrispondente a quella già contenuta nella Convenzione di Vienna del 1988 e, soprattutto, nella Convenzione di Strasburgo del 1990.
Senza considerare che, del riavvicinamento delle legislazioni nazionali all’interno del c.d. “spazio giuridico europeo”, si è fatta ampiamente carico anche la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, per un verso, estendendo alle Decisioni quadro - e quindi agli strumenti del c.d. Primo Pilastro -, l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno da parte del giudice nazionale (CGCE, Grande Sezione, 16.05.2005, C-105/03, Pupino); per altro verso, riconducendo alla competenza di Primo Pilastro - ossia del diritto comunitario in senso stretto - la fissazione di un obbligo di incriminazione a tutela dell’ambiente con lo scopo di consolidarne l’efficacia (v. CGCE, Grande Sezione, 13 settembre 2005, Commissione c. Consiglio, causa C-176/03; e, più di recente, CGCE, Grande Sezione, 23.04.2007, Commissione c. Consiglio, C-440/05).
Già da una prima rassegna delle normative qui riportate emerge, quindi, come una efficace azione di contrasto al fenomeno dei traffici illeciti internazionali, necessariamente implichi tanto una cooperazione tra forze di polizie, autorità doganali e autorità giudiziarie dei singoli Stati, quanto un progressivo riavvicinamento delle discipline penali nazionali di settore.
Pertanto, qualsiasi proposta di riforma o di intervento normativo non può prescindere, pena la sua inefficienza, dai profili sostanziali, oltre ché procedurali, della cooperazione internazionale in materia penale. Ciò da cui deriva, al contempo, la necessità della progressiva diffusione di una cultura giuridico-penale di stampo internazionale, sempre più svincolata da logiche formalistico-giuspositive, proprie di una concezione “stato-centrica”, di per sé non più sufficiente a fronteggiare adeguatamente il fenomeno della criminalità transfrontaliera.
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Normative di rilevanza generale
Normativa internazionale
· Piano mondiale d'azione contro la criminalità transnazionale organizzata, Conferenza Ministeriale mondiale sulla criminalità organizzata, 21-23 novembre 1994 - Napoli
· Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 12-15 dicembre 2000 - Palermo (v. art. 3, comma 2, per la definizione di reato transnazionale). In particolare, la Convenzione si applica alla prevenzione, investigazione e all’esercizio dell’azione penale per i reati di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, riciclaggio di proventi di reato, corruzione e intralcio alla giustizia; ai reati gravi, sanzionati con una pena limitativa della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni; laddove essi siano di natura transnazionale e vedano coinvolto un gruppo criminale organizzato (art. 3, par. 1), laddove, per reato transnazionale, si intende quello commesso in più di uno Stato; commesso in uno Stato ma con una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenuta in altro Stato; commesso in uno Stato ma con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; commesso in uno Stato ma con effetti sostanziali in altro Stato (art. 3, par. 2). In particolare, la Convenzione si applica ai reati previsti in materia di riciclaggio dei proventi di reato, con riferimento alla conversione o trasferimento di beni che costituiscono proventi di reato, realizzate al fine di occultarne o dissimularne la provenienza illecita, o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione (art. 6, lett. a) I)).
Infine, come strumenti di cooperazione internazionale, vengono disciplinati la confisca e il sequestro dei proventi o dei mezzi utilizzati per la commissione del reato transnazionale (artt. 12-14); l’estradizione delle persone coinvolte appartenenti ai gruppi criminali organizzati coinvolti nella sua commissione (art. 16); il trasferimento delle persone condannate per reati transnazionali (art. 17); e, più in generale, l’assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per questi reati (art. 18), compresa la possibilità di indagini comuni (art. 19) o dell’utilizzo di tecniche speciali di investigazione (art. 20). L’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, nonché ai Protocolli adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 31.05.2001, con legge 16.03.2006 n. 146, trasponendo nell’ordinamento interno la medesima definizione di reato transnazionale (art. 3), con estensione della relativa responsabilità agli enti collettivi, ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 10).
· Convenzione internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, 9.12.1999 – New York, secondo cui è penalmente responsabile chiunque direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere reati di terrorismo. Normativa eseguita in Italia con l. 14.01.2003 n. 7, la quale ha introdotto anche la responsabilità degli enti collettivi per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 3, che ha introdotto l’art. 25-ter, d.lgs. 231/2001)
Normativa comunitaria
· Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea. Per mandato di arresto europeo si intende una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. In particolare, l’art. 2 della Decisione quadro prevede, tra i casi per cui sussiste l’obbligo di consegna per lo Stato membro: il traffico illecito di sostanze stupefacenti, di armi, di rifiuti, di documenti o monete falsi, di esseri umani, di sostanze ormonali o altri fattori di crescita, di organi e tessuti umani, di materie nucleari e radioattive, e di beni culturali – compresi oggetti di antiquariato e opere d’arte). Per conformare il diritto interno alla disciplina della Decisione Quadro l’Italia ha emanato la legge 22.04.2005 n. 69, che prevede, come casi di consegna obbligatoria, tutti quelli di cui all’art. 2 della Decisione Quadro (cfr., in particolare, art.8, lett. c), e), f), n), u), bb), dd), ee).
· Decisione quadro Consiglio UE2005/212/GAI, 24.02.2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Per l’attuazione in Italia v. la delega conferita con la legge comunitaria 2007 (art. 28, l. 25.02.2008 n. 34) con i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31
· Decisione quadro Consiglio UE 2003/577/GAI, 22.07.2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Per l’attuazione in Italia v. la delega conferita con la legge comunitaria 2007 (art. 28, l. 25.02.2008 n. 34) con i principi e criteri direttivi di cui all’art. 30
· Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, 14.06.1985, avente lo scopo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere. In essa, oltre ad essere introdotto il Sistema Informativo di Schengen (art. 92 ss.), nell’ambito dei controlli alle frontiere è prevista la “osservazione oltre frontiera” di persona che si presume abbia commesso reati di tratta di persone, traffico di sostanze stupefacenti, infrazione delle normative in materia di armi o esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi (art. 40, par. 2 e 7). Inoltre, si prevede in materia di stupefacenti la istituzione di un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti, le quali si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (v. artt. 70-71). Mentre, in materia di armi da fuoco e munizioni, è previsto l’impegnodegli Stati ad adeguare alla Convenzione le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al loro commercio ed alla loro consegna (art. 77);
· Decisione quadro del Consiglio UE 2002/187/GAI, 28.02.2002, istitutiva dell’unità denominata EUROJUST, con autonoma personalità giuridica, composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia dei diversi Stati membri, ed avente lo scopo di migliorare le forme tradizionali di cooperazione giudiziaria penale tra le autorità giudiziarie e amministrative, in particolare nel settore dell’assistenza giudiziaria e della estradizione; nonché di stimolare e coordinare le indagini le azioni penali promosse dalle competenti autorità statali.
· Convenzione istitutiva dell’Ufficio Europeo di Polizia (EUROPOL), 26.07.1995, il cui fine consiste nel migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri (art. 2, comma 1). Tra i suoi obiettivi figura, pertanto, la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati (art. 2, comma 2), laddove per «traffico illecito di stupefacenti» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione (art. 2, comma 5).
Normative di rilevanza settoriale
1. Traffico illecito di sostanze stupefacenti:
Normativa internazionale
· Convenzione internazionale sull’oppio, 23.01.1912 – L’Aja e Protocollo 11.12.1946 – New York
· Convenzione internazionale sull’oppio, 19.12.1925 – Ginevra
· Convenzione per limitare la produzione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, 13.07.1931 - Ginevra e Protocollo 11.12.1946 – New York
· Convenzione per la repressione del traffico illecito di droghe nocive, 26.06.1936 – Ginevra e Protocollo 11.12.1946 – New York
· Protocollo tendente a limitare e a disciplinare la coltivazione dei papaveri, la produzione, il commercio internazionale e l’impiego dell’oppio, 23.12.1953 - New York
· Convenzione Unica sugli stupefacenti di New York del 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5.06.1974 n. 412
· Convenzione sulle sostanze psicotrope, 21.02.1971 – Vienna e Protocollo, 25.03.1972 - Ginevra
· Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, 20.12.1988 – Vienna, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5.11.1990 n. 328
Normativa comunitaria
· Decisione Quadro 2003/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, 25.10.2004
· Direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
· Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE
· Regolamento CEE n.3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
· Regolamento CEE n. 900/92 del Consiglio del 31 marzo 1992 che modifica il Regolamento n.3677/90
· Regolamento CEE n. 3769/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento CEE n.3677/90
· Regolamento CE n.1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109 del Consiglio riguardo alla dichiarazione dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
· Regolamento CE n.1533/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica il regolamento CE n.1485/96
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2. Traffico illecito di armi:
Normativa internazionale
· Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 2 marzo 2001 – Vienna, adottato con Risoluzione UNGA 55/255, 8 giugno 2001
· Convenzione Quadro sui trasferimenti internazionali di armi(v. artt. 3-4 in tema di limitazioni al traffico internazionale di armi)
· Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, 13.01.1993 – Parigi;
· Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, 10.04.1972 – Washington/Mosca
· Convenzione (e Protocollo sulle parti non rivelabili) sui divieti e restrizioni dell’uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate troppo nocive o dotate di effetti indiscriminati, 10.10.1980 – Ginevra
Normativa comunitaria o europea
· Azione Comune Consiglio UE 2002/589/PESC sul contributo dell'Unione Europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere, 12.07.2002
· Posizione Comune 931/2001 Consiglio UE relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, 27.12.2001, aggiornata con Posizione Comune 2004/500, 17.05.2004
· Direttiva Europea approvata il 29 novembre 2007 dal Parlamento Europeo recante modifiche alla Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
· Decisione OSCE 7/06 “Lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere effettuato per via aerea” - 15.11.2006
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3. Traffico illecito di rifiuti e materiali radioattivi:
Normativa internazionale
· Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, 3.03.1980 – New York
· Protocollo sui Rifiuti Pericolosi della Convenzione di Barcellona relativa alla “prevenzione e al controllo dell'inquinamento del Mar Mediterraneo”, 16.02.1976
Normativa comunitaria o europea
· Convenzione sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione , 22.03.1989 – Basilea
· Regolamento CEE 259/1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, 1.02.1993
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4. Traffico illecito di beni culturali:
· Convenzione UNESCO 14.11.1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione, la cui disciplina è stata di recente confermata in sede di integrazione e correzione del d.lgs. 42/2004 in relazione ai beni culturali (art. 2, lett. mmm), d.lgs. 26.03.2008 n. 62).
· Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, 24 giugno 1995 – Roma (cfr., per l’ordinamento italiano, la legge 7.06.1999 n. 213 recante la ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995
5. Tratta di esseri umani:
Normativa internazionale
· Statuto Corte Penale Internazionale, 17.07.1998 - Roma (v. reati connessi alla tratta di persone: artt. 7, par. 1, lett. c) e par. 2, lett. c), sulla «riduzione in schiavitù», per la quale si intende «l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale»
· Convenzione internazionale per la repressione della “tratta delle bianche”, 4.05.1910 - Parigi e Protocollo 4.05.1949 – New York
· Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne e bambini, 30.09.1921 – Ginevra e Protocollo 12.11.1974 – New York
· Convenzione internazionale sulla schiavitù, 25.09.1926 – Ginevra, che definisce, all’art. 1, comma 2, la «tratta degli schiavi» come «qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù»; v. pure Protocollo 12.11.1974 – New York
· Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne maggiorenni, 11.10.1933 – Ginevra e Protocollo 12.11.1974 – New York
· Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, la tratta degli schiavi e istituti e pratiche analoghe alla schiavitù, 7.09.1956 – Ginevra
· Protocollo Addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, 17.11.2000 – Palermo
· Risoluzione Nazioni Unite 55/67 sul traffico di donne, 4.12.2000
Normativa comunitaria o europea
· Risoluzione Parlamento Europeo A4-0326/95 sulla tratta degli esseri umani, del 1995
· Decisione quadro 2004/68/GAI Consiglio UE, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, 22.12.2003
· Decisione quadro 2002/629/GAI Consiglio UE, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, 19 luglio 2002
· Convenzione del Consiglio d’Europa, 16.05.2005 sull’azione contro il traffico di esseri umani
· Il Piano di Azione UE “sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani”, dicembre 2005
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6. Tutela della proprietà intellettuale:
· Direttiva 2004/48/CE, 29.04.2004 sul rispetto dei diritti di proprietàintellettuale e industriale
· Proposta Direttiva Commissione UE 26.04.2006 relative alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in particolare v., nella Relazione, il collegamento tra la pirateria e la contraffazione definite come “attività allettanti alla stregua di altre attività criminali organizzate su grande scala, quale il traffico di sostanze stupefacenti”)
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Prof. Avv. Stefano Preziosi
Associato di Diritto Penale
Università LUM Jean Monnet (BA)