In data 10 marzo 2011 Banca d’Italia ha emanato il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N. 231”, in vigore dall’1 settembre 2011, nel quale, premessa una sintetica ricostruzione della normativa vigente, vengono descritti gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, in particolare: il ruolo degli organi aziendali con funzione di supervisione strategica, di gestione, di controllo, nonché dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001; l’assetto dei presidi antiriciclaggio; l’inquadramento organizzativo e i compiti della funzione antiriciclaggio, anche nelle strutture di gruppo; le funzioni del responsabile di segnalazioni di operazioni sospette; la funzione di revisione interna; i presidi in materia di rete distributiva e mediatori; le regole sulla formazione del personale; i principi organizzativi da osservare in relazione alle attività di money transfer e a quelle delle società fiduciarie.