Con sentenza del Tribunale di Novara dell’1.10.2010 (G.u.p. Dott. Pezone) si è pronunciata la condanna nei confronti di due società per la dimostrata “chiara colpa organizzativa e gestionale, soprattutto quanto alla omessa cooperazione e coordinamento tra di esse” in relazione all’infortunio mortale subito da un operaio nel corso dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, investito da un locomotore mentre attraversava i binari in corrispondenza di un passaggio pedonale.
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate nei confronti delle due società ammontano a € 120.000 e 140.000 ma nei confronti di una di esse viene applicata una diminuzione di pena connessa all’a successiva adozione di un idoneo modello organizzativo (art. 12 comma 1, lettera b), d.lgs. 231/2001).
Come aveva fatto in precedenza il Tribunale di Trani (Sez. Dist. di Molfetta) nella sentenza dell'11.01.2010, in relazione al tragico caso “Truck Center”, il Giudice affronta la questione della compatibilità del criterio dell’interesse con i reati colposi in materia di infortuni sul lavoro affermando che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell’ente si debba accertare in relazione alla condotta colposa, e non all'evento verificatosi. In particolare, si osserva che “l'interesse o vantaggio può essere correlato anche [ai] reati colposi [d'evento], rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto”. L'evento, aggiunge il Giudice, deve essere ascritto all'ente “per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari”; se, infatti, “non c'è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente” – allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione – e che l'evento lesivo “in sé considerato [è] semmai controproducente per l'ente” se ne deduce che “il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente [...] non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto”.
Per quanto riguarda l'accertamento, in concreto, del compimento della condotta colposa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il giudice ritiene necessario verificare che questa non sia stata indotta da “esclusive finalità estranee alla società”, ma che anzi sia stata determinata “da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente”, ovvero “ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi – anche solo mediati – per l'ente medesimo”. Nel caso di specie, il reato commesso dai datori di lavoro delle due Società “trova fondamento induttivo nell'interesse o vantaggio di quest'ultime che, non adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investimento ferroviario, riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari [...], velocizzavano i tempi e ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi organizzativi e l'utilizzo del tempo per lo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione, riducevano i costi per la formazione e l’informazione del personale”.