Si segnala che, a decorrere dal 16 agosto 2011, col D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 - in attuazione della delega stabilita all'art. 19, L. 4 giugno 2010 n. 96, avente ad oggetto il recepimento, tra l'altro, della Direttiva 2008/99/CE (art. 3) - è stato introdotto l’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 contenente un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre alle fattispecie quelle di nuovo conio inserite nel codice penale (artt. 727-bis e 733-bis), le seguenti fattispecie:
a) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze
pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte
con l’autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137,
comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione dei
divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma
11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di
sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3,
primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inosservanza delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre
attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, comma 6, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della
relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art.
258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico
illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma
8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
b) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e
commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1
e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze
ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-
bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
c) violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo
strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n.549);
d) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8,
commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da
navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202).