Nella sentenza della IV Sezione del 10 marzo 2012 n. 10702, la Cassazione, annullando senza rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella quale si era condannato per infortuni sul lavoro il rappresentante legale di una società, sebbene quest’ultimo avesse conferito una delega di funzioni in materia di sicurezza, ha stabilito importanti principi in materia di delega precisando che, a norma di quanto stabilito dall’art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008, essa richiede una vigilanza “alta” che riguarda il coretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. La pronuncia è di particolare interesse perché, in passato, si è tendenzialmente affermato che il ruolo di sorveglianza del determinasse comunque il permanere di una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro-delegante. In questa occasione, la Cassazione sembra invece porre fine all’espansione incontrollata delle responsabilità penali stabilendo, a chiare lettere, che se la delega non fa venir meno l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, essa riguarda comunque il corretto svolgimento delle funzioni e si attua attraverso i modelli di verifica e controllo previsti dall’articolo 30 comma 4, d.lgs. 81/2008; detto altrimenti, se la delega è valida ed effettiva, la vigilanza del datore di lavoro, quale che ne sia l’esatta estensione, non richiede più l’esercizio di un’attività continua, concreta ed avente ad oggetto i singoli adempimenti che la legge affida, appunto, al garante limitandosi, invece, al controllo sulla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo. Ciò che finalmente consente di ricorrere allo strumento della delega di funzioni, potendo ragionevolmente fare affidamento sulla sua efficacia di esonero da responsabilità per il vertice aziendale, in qualità di datore di lavoro.