Corte di Cassazione Sez. Un. Pen. n. 29847 del 3 luglio 2018
La cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, non determina, di per se' uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilita' della sua ragione creditoria, potendo il terzo cessionario del credito ipotecario oggetto del sequestro o della confisca di prevenzione dimostrare la buona fede.
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