Cass. Pen., sez. II, 22 giugno 2018, n. 29010
La clausola penale (nel cui novero è da ricomprendere il tasso d’interesse moratorio) non rientra nel concetto di corrispettivo illecito richiamato dall’art. 644 c.p., in quanto, sul piano giuridico, l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell’obbligazione principale, ma è l’effetto susseguente ad una diversa causa che è l’inadempimento.