Il Disegno di legge n. 733 approvato dal Senato in data 5 febbraio 2009 prevede, all’art. 50, l’introduzione dell’art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) del d.lgs. n. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti collettivi ai delitti di cui agli artt. 416, comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 c.p., a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni, nonché ai delitti di cui all’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, stabilendo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (o da 300 a 800 quote ove sia commesso il delitto di cui all’art. 416 c.p. ad esclusione del comma 6, e 407, comma 2, lett. a), numero 5, c.p.p.) e quelle interdittive dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno ovvero quella definitiva dell’art. 16, comma 3 nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati.