Nel corso dell'esame del Disegno di legge n. 1195 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che prevede, fra l'altro, l’introduzione di un’aggravante specifica regolata dall’art. 474-bis, di un’ipotesi speciale di confisca all’art. 474-ter, nonché di una nuova fattispecie in materia di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (art.517-ter), è stato presentato un emendamento al Senato che include gli artt. 473 e 474 cp. all’interno dell’art. 25-bis del d.lgs. 231/01, disposizione già dedicata al falso nummario e che ora dovrebbe avere una nuova rubrica così intitolata: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. A tal fine, vengono previste sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive, tutte astrattamente irrogabili per una durata non superiore ad un anno.